Cassazione Penale Sez. 4 – 24 novembre 2025 n. 37972: caduta dalla scala e responsabilità per omessa valutazione del rischio (sentenza)

Fulmini in cielo notturno, immagine simbolica del rischio e della necessità di prevenzione negli infortuni sul lavoro.

Con la sentenza n. 37972 del 24 novembre 2025, la Quarta Sezione Penale della Cassazione ha confermato la responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio occorso a un lavoratore caduto mentre utilizzava una scala non conforme agli standard di sicurezza. L’episodio ha evidenziato una duplice carenza: da un lato, la mancanza di un’adeguata valutazione del rischio nel DVR; dall’altro, l’assenza di specifiche istruzioni e misure organizzative idonee a prevenire l’uso improprio delle attrezzature.

Secondo la difesa, l’evento sarebbe stato provocato da un comportamento imprevedibile del lavoratore. La Cassazione ha invece richiamato un consolidato principio: il datore di lavoro deve valutare e prevenire tutti i rischi prevedibili, comprese le modalità concrete con cui gli strumenti di lavoro vengono utilizzati nella pratica quotidiana. In particolare, l’ente deve assicurarsi che scale e attrezzature siano conformi, correttamente mantenute e impiegate secondo procedure formalizzate.

La Corte ha inoltre sottolineato che la formazione, l’informazione e la vigilanza rientrano negli obblighi indelegabili del datore di lavoro, salvo l’esistenza di una delega di funzioni valida e completa. La mancata previsione del rischio nel DVR e l’assenza di misure idonee hanno quindi reso prevedibile e prevenibile l’evento lesivo.

La pronuncia ribadisce l’importanza, per le imprese, di aggiornare periodicamente il DVR, monitorare l’idoneità delle attrezzature e adottare procedure operative chiare, elementi che assumono rilievo anche nell’ambito dei Modelli 231 dedicati ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

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