Sanzione 231 e sanzione tributaria: il principio del ne bis in idem può azzerare la sanzione amministrativa dell’ente (articolo)

Illustrazione dell’applicazione del principio del ne bis in idem nella responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D.Lgs. 231/2001 in materia di reati tributari.

La recente interpretazione della Procura Generale di Milano apre un nuovo scenario nell’applicazione della responsabilità amministrativa degli enti disciplinata dal D.Lgs. 231/2001, con particolare riferimento ai reati tributari. Il principio cardine è rappresentato dall’applicazione del ne bis in idem, che mira a evitare una duplicazione sanzionatoria sproporzionata quando per i medesimi fatti sia già stata applicata una rilevante sanzione tributaria.

L’orientamento trae origine dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024, che ha riformato il sistema sanzionatorio tributario prevedendo un meccanismo di coordinamento tra le sanzioni fiscali e quelle derivanti dalla responsabilità amministrativa degli enti.

Secondo la Procura Generale, la riduzione prevista dall’articolo 21-ter del D.Lgs. 74/2000 non deve essere interpretata come una semplice diminuzione quantitativa della sanzione 231, ma può arrivare fino al suo completo assorbimento quando il carico sanzionatorio complessivo risulti già adeguato rispetto alla gravità della violazione.

L’interpretazione si inserisce nel solco della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e della Corte Costituzionale, che da tempo richiedono agli ordinamenti nazionali di evitare duplicazioni punitive incompatibili con il principio di proporzionalità e con il divieto di doppio giudizio sostanziale per il medesimo fatto.

Il caso esaminato dalla Procura Generale riguarda una società che, oltre ad aver definito integralmente la propria posizione fiscale, aveva adottato un articolato percorso di compliance aziendale, introducendo significative misure organizzative e riparatorie. Tra queste figuravano la revisione del Modello Organizzativo 231, il rafforzamento dei sistemi di controllo interno, nuove procedure di selezione e monitoraggio dei fornitori, nonché rilevanti interventi organizzativi finalizzati a prevenire il ripetersi delle violazioni.

Per la Procura tali condotte, unite all’integrale definizione del debito tributario, hanno consentito di ritenere pienamente soddisfatte le finalità preventive, punitive e rieducative perseguite dal sistema della responsabilità degli enti, giustificando così l’azzeramento della residua sanzione amministrativa prevista dal D.Lgs. 231/2001.

L’articolo evidenzia come questa interpretazione rappresenti un’importante evoluzione nella gestione dei procedimenti per reati tributari, valorizzando non solo il pagamento delle imposte e delle sanzioni fiscali, ma anche il concreto rafforzamento dei modelli organizzativi aziendali e dei sistemi di compliance.

Per imprese, Organismi di Vigilanza, professionisti e consulenti della compliance, tale orientamento conferma l’importanza di adottare tempestivamente efficaci misure organizzative e correttive, che possono incidere significativamente anche sul trattamento sanzionatorio previsto dal Decreto Legislativo 231/2001.

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