La Corte chiarisce che l’adozione successiva di misure di sicurezza può essere valutata ai fini dell’art. 131-bis, senza automatismi: serve una verifica concreta del fatto e dell’offesa.
Con la sentenza n. 30030/2025, la Sez. III penale torna sul rapporto tra violazioni prevenzionistiche e causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). La Corte afferma che l’adeguamento post-evento delle misure di sicurezza è rilevante nella valutazione, ma non comporta automaticamente l’applicazione della causa di non punibilità: occorre un giudizio sul caso concreto, alla luce dell’entità del rischio, delle lesioni e della condotta prevenzionistica complessiva.

Il procedimento trae origine da un infortunio sul lavoro riconducibile a carenze organizzative nei presìdi di sicurezza. In sede di merito veniva chiesto il riconoscimento dell’art. 131-bis c.p., anche in ragione degli interventi migliorativi adottati dall’azienda dopo il fatto (aggiornamento procedure, formazione, dotazione DPI, messa a norma dei luoghi).
La Cassazione ribadisce che:
- la particolare tenuità esige la valutazione complessiva dell’episodio, considerando modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo e comportamento successivo dell’imputato/azienda;
- le misure adottate dopo l’evento (remediation) possono incidere favorevolmente sul giudizio, ma non sostituiscono l’accertamento della gravità originaria della violazione né l’effettiva riduzione del rischio;
- occorre evitare automatismi che finirebbero per svuotare gli istituti tipici (es. estinzione per prescrizione delle contravvenzioni prevenzionistiche o cause speciali previste dal T.U. Sicurezza).
La pronuncia ha quindi annullato con rinvio per una nuova motivazione sul 131-bis, imponendo al giudice di merito di pesare in modo puntuale: entità della lesione/pericolo, livello di rischio generato, ruolo del datore/preposto, serietà e tempestività degli interventi correttivi, loro stabilità nel tempo e incidenza sulla prevenzione.
Perché interessa le imprese (riflessi 231)
Il principio si riflette sull’organizzazione ex D.Lgs. 231/2001: in materia di salute e sicurezza, l’efficacia del Modello 231 si misura anche sulla capacità di prevenzione (mappatura rischi, procedure, formazione, controlli, OdV). Le azioni correttive successive all’evento sono importanti, ma la compliance strutturale e continuativa resta decisiva per prevenire eventi lesivi e responsabilità (anche dell’ente).
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