La Corte conferma che, anche in subappalto, l’impresa affidataria che non previene il rischio botola risponde penalmente nei confronti dei lavoratori.
Con la sentenza n. 37243 del 14 novembre 2025, la Corte di Cassazione, Sezione 4, ha rigettato il ricorso dell’imputato e ha confermato la sua responsabilità nell’ambito dell’infortunio occorso durante lavori di pulizia in un cantiere a Milano.
L’infortunio è avvenuto a seguito della caduta del lavoratore nel foro scoperto di una botola coperta da tavole instabili, da un’altezza approssimativa di 3,40 metri.
L’imputato, nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa affidataria/subappaltante e, altresì, delegato in materia di sicurezza, è stato ritenuto titolare di una posizione di garanzia rispetto ai lavoratori operanti nel cantiere, incluse le maestranze della ditta subappaltatrice.

Fatti Principali
Il lavoratore della ditta subappaltatrice era stato incaricato della pulizia dei locali interni del cantiere; nel corso dell’attività rimosse delle tavole che coprivano il foro della botola e cadde al piano sottostante.
La copertura non era fissata in modo stabile né era segnalata la presenza del foro. Nonostante la struttura di controllo presente in cantiere, la Corte ha ritenuto che il delegato alla sicurezza non avesse garantito un’adeguata sorveglianza riguardo alla protezione delle aree a rischio.
Questione giuridica
Al centro della vicenda vi era la valutazione della sussistenza del dovere di garanzia dell’imputato in presenza di una rete di preposti e organismi di vigilanza nel cantiere e la correlata verifica della prevedibilità e prevenibilità dell’evento dannoso.
In particolare, la Corte ha valutato se l’imputato avesse correttamente esercitato la delega alla sicurezza e vigilato sulla corretta gestione dei rischi di botola.
Decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna pronunciata nei gradi precedenti. È stato affermato che la qualità di delegato alla sicurezza comporta l’obbligo di verificare che i rischi (come quelli derivanti da botole scoperte) siano prevenuti attivamente e che la mancanza di un controllo quotidiano non è scusabile qualora l’evento fosse prevedibile e rilevabile.
Motivazione essenziale
- Il foro della botola era stato individuato come fonte di rischio e richiedeva misure cautelari più robuste, quali fissaggio delle tavole, segnalazione e transennamento.
- La qualifica di delegato alla sicurezza rendeva l’imputato garante della tutela dei lavoratori operanti anche tramite subappaltatori;
- L’evento era ritenuto prevedibile, essendo le tavole rimovibili e i lavori di pulizia in locale coperto;
- Non è sufficiente la mera presenza di una struttura organizzativa: occorre l’effettiva attività di vigilanza e un sistema di controllo operativo.
Implicazioni per imprese e Modelli 231
La pronuncia evidenzia la necessità che i modelli di organizzazione ex D.Lgs. 231/2001 comprendano procedure specifiche per i lavori in area cantiere, in particolare quando sono affidati in subappalto. È fondamentale che il modello preveda: audit periodici sui subcontractor, verifica delle condizioni operative prima di affidare mansioni, gestione documentata dei rischi, e una chiara attribuzione di funzioni (anche “di fatto”) per la sicurezza.
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