Cassazione Penale Sez. 3 – 19 novembre 2025 n. 37671: irregolarità antincendio e obbligo di rinnovo del CPI in caso di subentro (sentenza)

Vigili del fuoco durante intervento su incendio, immagine collegata alla sentenza Cassazione 37671/2025 sul rinnovo del CPI.

Con la sentenza n. 37671 del 19 novembre 2025, la Terza Sezione Penale della Cassazione ha annullato con rinvio l’assoluzione di un amministratore imputato per violazioni antincendio, chiarendo che il subentro nella gestione di un’attività soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco impone l’obbligo di verificare e, se necessario, rinnovare il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).

La vicenda riguardava un esercizio commerciale in cui, durante un controllo, erano state riscontrate irregolarità relative alle vie di esodo, alla compartimentazione e alla manutenzione delle dotazioni antincendio. L’imputato sosteneva che le criticità fossero preesistenti e riconducibili al precedente gestore.

  • il subentrante assume la piena responsabilità dell’osservanza delle prescrizioni antincendio, anche se le irregolarità erano già presenti;
  • il rinnovo del CPI è necessario ogni volta che vi è un cambiamento nella gestione o nelle condizioni dell’attività, non solo al verificarsi di modifiche strutturali;
  • l’assenza di controlli e verifiche da parte del nuovo gestore costituisce violazione degli obblighi di prevenzione.

La Cassazione ha inoltre sottolineato che, in materia di sicurezza antincendio, l’interesse tutelato non riguarda soltanto il lavoratore, ma anche la collettività: per questo, la responsabilità non può essere esclusa richiamando l’inerzia del precedente titolare.

La pronuncia ribadisce l’importanza, per imprese e organizzazioni, di integrare nei propri sistemi di gestione — inclusi i modelli ex D.Lgs. 231/2001procedure di verifica documentale, controllo degli adempimenti antincendio e monitoraggio costante delle certificazioni di sicurezza, soprattutto nelle fasi di subentro, cessione o affitto di ramo d’azienda.

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