Confermata la responsabilità del datore di lavoro per omessa valutazione del rischio, carenza di formazione e assenza di procedure di sicurezza.

Con la sentenza n. 38145 del 24 novembre 2025, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità penale del datore di lavoro in relazione a un grave infortunio occorso durante le operazioni di pulizia di una macchina industriale. La Corte ha rilevato che l’evento lesivo derivava da una carenza complessiva nella gestione della sicurezza: il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) non includeva l’analisi specifica dei rischi connessi alla pulizia delle macchine, il lavoratore non aveva ricevuto formazione mirata e non erano state adottate procedure operative sicure.
Nel caso concreto, il lavoratore era rimasto vittima di un infortunio mentre effettuava la pulizia interna di un macchinario, trovandosi esposto a parti in movimento non adeguatamente protette. I giudici di merito avevano già evidenziato la mancanza delle precauzioni minime previste dal D.Lgs. 81/2008 e l’assenza di istruzioni operative chiare, ma l’impugnazione difensiva aveva messo in discussione l’inerenza delle misure mancanti rispetto alla fattispecie concreta.
La Corte di Cassazione ha confermato che, anche in attività di pulizia, l’analisi dei rischi deve essere specifica e dettagliata. In particolare, ha ribadito che:
- il DVR deve considerare tutte le fasi operative, comprese quelle non produttive ma comunque potenzialmente pericolose (come la pulizia o la manutenzione);
- la formazione e l’addestramento devono essere adeguati alle mansioni e devono comprendere indicazioni su come operare in sicurezza sulle parti in movimento;
- sono necessarie procedure standardizzate e formalizzate che impediscano l’esposizione a rischi non presidiati.
L’omissione anche di una sola di queste componenti può integrare un’inadempienza grave agli obblighi di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, idonea a fondare la responsabilità del datore sotto il profilo penale.
La pronuncia sottolinea, inoltre, come tali criteri organizzativi, formativi e procedurali siano rilevanti anche nell’ambito dei Modelli 231 per la prevenzione dei reati connessi alla salute e sicurezza dei lavoratori, ove la mancata adozione di misure idonee può assumere rilievo ai fini della responsabilità amministrativa dell’ente.
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