La Cassazione chiarisce il valore della norma CEI 11-27 nei lavori su impianti elettrici ed esclude il comportamento abnorme del lavoratore.

Con la sentenza n. 38293 del 26 novembre 2025, la Corte di Cassazione penale, Sezione IV, si è pronunciata in materia di infortuni sul lavoro derivanti da rischio elettrico, soffermandosi sul ruolo delle norme tecniche di settore e sui limiti dell’esimente del comportamento abnorme del lavoratore.
Il caso riguardava un infortunio occorso durante le operazioni di collegamento di una cella frigorifera, nel corso delle quali il lavoratore era rimasto vittima di una scarica elettrica. La difesa aveva sostenuto l’imprevedibilità della condotta dell’infortunato, invocando l’interruzione del nesso causale per comportamento abnorme.
La Corte ha respinto tale impostazione, ribadendo che le norme tecniche CEI – in particolare la CEI 11-27, relativa ai lavori su impianti elettrici – costituiscono un parametro fondamentale per valutare la correttezza dell’organizzazione del lavoro e delle misure di prevenzione adottate. La loro violazione integra un rilevante indice di colpa, soprattutto quando il rischio elettrico è tipico, prevedibile e governabile.
Secondo i giudici, il comportamento del lavoratore non può dirsi abnorme quando si inserisce, anche se in modo imprudente, nel procedimento lavorativo delineato dal datore di lavoro e non risulta radicalmente eccentrico rispetto alle mansioni affidate. In tali casi, permane la responsabilità datoriale per omessa valutazione del rischio, carente formazione e inadeguata organizzazione delle attività.
La pronuncia conferma un orientamento consolidato: in materia di sicurezza sul lavoro, il rispetto delle norme tecniche e l’adeguata gestione dei rischi specifici rappresentano presupposti essenziali per l’esclusione della responsabilità penale, mentre l’abnormità del comportamento del lavoratore resta un’ipotesi residuale e di stretta interpretazione.
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