Cassazione Penale Sez. 4 – 1 dicembre 2025 n. 38782: infortunio mortale per ribaltamento di eco-balle e omissione di barriere di protezione (sentenza)

Pila di eco-balle stoccate senza barriere di protezione, rischio di infortunio mortale sul lavoro

Con la sentenza n. 38782 del 1° dicembre 2025, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità penale del datore di lavoro in relazione a un infortunio mortale occorso in un’area di stoccaggio dove un lavoratore era stato travolto dal ribaltamento di una pila di eco-balle.

La ricostruzione dei fatti evidenziava che l’incidente si era verificato a causa dell’assenza di idonee barriere di protezione e di misure preventive che impedissero lo spostamento o il crollo dei materiali stoccati, nonché della mancata valutazione specifica del rischio di caduta di materiali nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

La difesa aveva sostenuto che si fosse trattato di un evento imprevedibile o non intenzionale, ma la Corte ha ribadito il principio consolidato secondo cui, in un contesto lavorativo, il datore di lavoro ha l’obbligo di prevedere e prevenire rischi tipici come quelli derivanti dal movimentazione e dallo stoccaggio dei materiali, soprattutto quando l’attività comporta la predisposizione di pile di oggetti suscettibili di ribaltarsi.

  • la valutazione dei rischi deve considerare anche i possibili effetti di accumulo e instabilità dei materiali;
  • barriere fisiche, sistemi di contenimento e procedure operative sono misure idonee a proteggere i lavoratori da cadute di oggetti o ribaltamenti;
  • l’assenza di tali misure costituisce omissione rilevante ai fini della sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Di conseguenza, la Corte ha confermato che il comportamento omissivo del datore di lavoro ha avuto un ruolo causale diretto nell’evento letale, integrando una violazione degli obblighi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. La pronuncia richiama l’importanza di un’efficace gestione dei rischi connessi a stoccaggio e movimentazione materiali, aspetti che sono altresì rilevanti nell’ambito dei sistemi organizzativi ex Modello 231 per prevenire reati in materia di sicurezza sul lavoro.

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