Lavori in quota senza misure anticaduta: la Corte ribadisce che chi organizza e dirige di fatto il cantiere risponde penalmente dell’infortunio mortale.

La Cassazione penale, con la sentenza n. 41477 del 24 dicembre 2025, ha confermato la responsabilità per omicidio colposo sul lavoro del committente e del datore di lavoro “di fatto” in relazione a un incidente mortale avvenuto durante lavori in quota su una copertura in amianto.
Il caso riguarda un lavoratore caduto dal tetto di un capannone industriale mentre svolgeva attività di manutenzione su lastre in fibrocemento, senza adeguate misure anticaduta né dispositivi di protezione collettiva o individuale.
Secondo la Corte, non rileva soltanto chi era formalmente datore di lavoro, ma anche chi, nella pratica, organizzava, dirigeva e controllava i lavori. Tale soggetto assume una posizione di garanzia e ha l’obbligo di prevenire i rischi tipici dei lavori in quota, in particolare su coperture fragili o pericolose come quelle in amianto.
La sentenza ribadisce due principi centrali in materia di sicurezza sul lavoro:
- il committente può essere penalmente responsabile quando esercita un ruolo attivo nella gestione del cantiere;
- l’assenza di sistemi anticaduta integra una violazione grave delle norme prevenzionistiche e fonda il nesso causale con l’evento mortale.
In conclusione, la decisione rafforza l’obbligo di pianificazione preventiva, coordinamento della sicurezza e controllo effettivo dei lavori in quota.
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