Cassazione Penale, Sez. IV, 30 dicembre 2025, n. 41658 – Infezione mortale da legionella in albergo e responsabilità dei gestori (sentenza)

Facciata di albergo moderno richiamando il caso di infezione mortale da legionella e responsabilità dei gestori.

Con la sentenza n. 41658 del 30 dicembre 2025, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione si pronuncia su un caso di infezione mortale da legionella contratta in una struttura alberghiera, affrontando il tema della responsabilità dei gestori per omessa prevenzione del rischio biologico.

Il procedimento trae origine dal decesso di un ospite dell’hotel a seguito di infezione da Legionella pneumophila, batterio che prolifera negli impianti idrici non correttamente manutenuti. I giudici di merito avevano accertato gravi carenze nella gestione e nel controllo degli impianti, con particolare riferimento alla mancata attuazione di adeguate misure di prevenzione, monitoraggio e sanificazione.

La Suprema Corte conferma che, in presenza di un rischio noto e scientificamente codificato, il gestore della struttura ricettiva riveste una posizione di garanzia che impone:

  • valutazione del rischio legionella;
  • adozione di protocolli di controllo e manutenzione;
  • tracciabilità degli interventi tecnici;
  • rispetto delle linee guida sanitarie.

L’omissione di tali obblighi integra colpa specifica e determina responsabilità per omicidio colposo qualora sia accertato il nesso causale tra la condotta omissiva e l’evento mortale.

La Corte affronta inoltre il tema della non menzione della condanna, chiarendo che il beneficio non è automatico ma presuppone una valutazione discrezionale del giudice in relazione alla gravità del fatto, alla personalità dell’imputato e alla prognosi di non reiterazione del reato.

In materia di strutture alberghiere, la gestione del rischio legionella rientra tra gli obblighi di sicurezza gravanti sul gestore quale garante dell’incolumità degli ospiti. L’omessa predisposizione di adeguate misure preventive integra responsabilità penale in caso di evento lesivo causalmente riconducibile alla carenza organizzativa.

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