La Corte di Cassazione ribadisce che il venditore di una macchina o attrezzatura di lavoro risponde delle conseguenze derivanti dalla cessione di un bene non conforme alla normativa antinfortunistica. La responsabilità permane anche quando altri soggetti intervengano successivamente nell’utilizzo o nel montaggio dell’attrezzatura.

Con la sentenza n. 15042 del 27 aprile 2026, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione affronta il tema della responsabilità del venditore di attrezzature di lavoro non conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa prevenzionistica, confermando la condanna dell’amministratore di una società che aveva ceduto una gru a torre in condizioni manutentive gravemente carenti.
La vicenda trae origine da un infortunio mortale verificatosi durante le operazioni di montaggio della gru. L’operaio addetto ai lavori precipitava da un’altezza rilevante a causa del cedimento della botola presente sul cestello di lavoro. Gli accertamenti tecnici avevano evidenziato che la griglia di protezione non risultava correttamente fissata, poiché le cerniere erano fortemente deteriorate e corrose a causa della mancata manutenzione protrattasi per anni.
I giudici di merito avevano individuato il profilo di colpa nella violazione dell’articolo 23 del D.Lgs. 81/2008, norma che vieta la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine e attrezzature non conformi alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, il venditore aveva ceduto la gru senza effettuare alcuna verifica strutturale e senza accertarne l’effettiva idoneità all’impiego in sicurezza.
Nel ricorso per Cassazione la difesa sosteneva che il deterioramento delle cerniere potesse essersi verificato successivamente alla vendita e che la responsabilità dovesse essere attribuita ai soggetti incaricati del montaggio o della successiva gestione dell’attrezzatura. La Suprema Corte ha tuttavia ritenuto tali argomentazioni prive di fondamento, evidenziando come il pessimo stato manutentivo della gru fosse già presente al momento della cessione e risultasse documentato dall’assenza di verifiche periodiche, dall’omessa manutenzione e dalla mancanza del relativo libretto.
Particolare rilievo assume il principio secondo cui la responsabilità del venditore non viene meno per effetto dell’eventuale condotta colposa dell’acquirente o di altri soggetti coinvolti nell’utilizzo dell’attrezzatura. La Cassazione ricorda infatti che il divieto di commercializzare macchine non sicure ha carattere autonomo e trova applicazione indipendentemente dalle successive condotte poste in essere dagli utilizzatori del bene.
La sentenza ribadisce inoltre la continuità normativa tra l’articolo 23 del D.Lgs. 81/2008 e il previgente articolo 6 del D.Lgs. 626/1994, confermando che il divieto di vendita di attrezzature non conformi rappresenta un principio consolidato del sistema prevenzionistico italiano.
La Corte dichiara pertanto inammissibile il ricorso, confermando integralmente la responsabilità del venditore per l’infortunio mortale derivato dalla cessione della gru priva dei necessari requisiti di sicurezza.
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