La Corte di Cassazione conferma la responsabilità del datore di lavoro per un grave infortunio occorso durante la movimentazione e marcatura delle lamiere, ribadendo che il Documento di Valutazione dei Rischi deve individuare e gestire concretamente i rischi derivanti dall’interazione tra mansioni, attrezzature e procedure operative.

Con la sentenza n. 16217 del 5 maggio 2026, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione affronta il tema della responsabilità datoriale in materia di valutazione dei rischi, confermando la condanna del datore di lavoro a seguito di un grave infortunio che ha provocato lo schiacciamento della mano di un operaio impegnato nelle operazioni di marcatura delle lamiere.
L’infortunio si è verificato durante una fase operativa caratterizzata dalla movimentazione di elementi metallici di notevoli dimensioni. Nel corso dell’attività una lamiera si è improvvisamente spostata, provocando il grave schiacciamento della mano del lavoratore e l’amputazione di più dita. La vicenda ha evidenziato significative carenze nell’analisi preventiva dei rischi connessi alle modalità concrete di esecuzione delle lavorazioni.
La Corte ribadisce che il Documento di Valutazione dei Rischi non può limitarsi a una descrizione generica delle attività aziendali, ma deve individuare in modo specifico i pericoli derivanti dalle singole fasi lavorative, dalle attrezzature utilizzate e dalle concrete modalità operative adottate dai lavoratori. L’obbligo di prevenzione impone infatti al datore di lavoro di prevedere e governare anche i rischi collegati alle normali modalità di esecuzione delle mansioni.
Secondo i giudici di legittimità, il DVR risultava inadeguato perché non prendeva in considerazione il rischio specifico derivante dall’interazione tra le operazioni di marcatura e la movimentazione delle lamiere, né individuava adeguate misure organizzative e procedurali per evitare il verificarsi dell’evento lesivo. Tale omissione ha assunto rilievo causale nella produzione dell’infortunio.
La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il datore di lavoro resta garante della sicurezza aziendale e risponde degli eventi lesivi quando la valutazione dei rischi non sia concretamente calibrata sulle attività realmente svolte. La Cassazione riafferma inoltre che la condotta del lavoratore non interrompe il nesso causale quando il rischio rientra nell’area governata dal sistema prevenzionistico aziendale e avrebbe potuto essere neutralizzato attraverso adeguate misure organizzative e di sicurezza.
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