La Cassazione, con la sentenza n. 23820/2026, chiarisce che la successiva appropriazione personale del profitto illecito da parte degli amministratori non esclude la responsabilità dell’ente quando il reato sia stato commesso anche nel suo interesse o abbia prodotto un vantaggio, seppure temporaneo.

La responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 può configurarsi anche quando il vantaggio conseguito dalla società sia soltanto temporaneo. La successiva appropriazione personale del profitto illecito da parte degli amministratori o degli autori materiali del reato non è, di per sé, sufficiente a escludere la responsabilità della persona giuridica.
È il principio richiamato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 23820/2026, al centro dell’approfondimento pubblicato il 6 luglio 2026 da Antonio Iorio.
La vicenda riguarda un articolato sistema fraudolento finalizzato all’ottenimento di erogazioni pubbliche da parte di alcune società. Secondo la prospettazione difensiva, i finanziamenti ottenuti erano stati successivamente distratti dagli amministratori a proprio favore. La società sosteneva, pertanto, che i reati fossero stati commessi nell’interesse esclusivo delle persone fisiche e che non vi fosse stato un effettivo incremento patrimoniale dell’ente.
Il punto centrale riguarda l’applicazione dell’articolo 5 del D.Lgs. 231/2001. La disposizione collega la responsabilità dell’ente ai reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti apicali o da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza.
La disciplina prevede una causa di esclusione quando le persone fisiche abbiano agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, interpreta tale clausola in senso restrittivo.
Per affermare la responsabilità dell’ente può essere sufficiente la presenza di un interesse concorrente della società oppure di un’utilità indiretta, mediata o temporanea. Il vantaggio deve essere valutato considerando l’utilità concretamente conseguita dall’organizzazione.
Nel caso esaminato, la Cassazione valorizza l’obiettivo immediato perseguito dagli autori del reato: ottenere finanziamenti pubblici destinati alla società e incrementare, almeno inizialmente, il patrimonio sociale. La successiva distrazione delle somme da parte degli amministratori non è stata ritenuta idonea a eliminare automaticamente il collegamento tra il reato e la sfera di interessi dell’ente.
Il vantaggio temporaneo nel D.Lgs. 231/2001 può quindi assumere rilievo ai fini dell’imputazione dell’illecito all’ente quando rappresenti un’utilità economicamente apprezzabile.
La decisione richiama, inoltre, la centralità della colpa di organizzazione. L’adeguatezza del Modello di organizzazione, gestione e controllo 231 assume un ruolo determinante nella valutazione della responsabilità dell’ente e nella verifica dell’effettiva capacità dell’organizzazione di prevenire la commissione dei reati presupposto.
Il principio evidenzia l’importanza, per imprese e organizzazioni, di una corretta gestione del rischio 231, di procedure di controllo sui flussi finanziari e di adeguati presidi in materia di finanziamenti ed erogazioni pubbliche.
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