Lo schema di decreto attuativo della legge n. 132/2025 introduce nuove fattispecie legate ai sistemi di intelligenza artificiale e ne prevede l’inserimento nel catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, con conseguenze dirette sulla compliance aziendale.

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale entra sempre più direttamente nel perimetro della responsabilità penale e della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Lo schema di decreto legislativo predisposto in attuazione della legge 23 settembre 2025, n. 132, nel quadro dell’adeguamento dell’ordinamento italiano all’AI Act europeo, interviene infatti anche sul catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti.
Tra le novità più significative figura l’introduzione del nuovo art. 437-bis c.p., dedicato all’omessa adozione delle misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e all’alterazione illecita dei sistemi.
Parallelamente, lo schema introduce nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-vicies, rubricato “Reati commessi con l’uso di sistemi di intelligenza artificiale”.
Il nuovo reato relativo alla sicurezza dei sistemi di IA
La nuova fattispecie prevista dall’art. 437-bis c.p. riguarda, in particolare, i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio.
La norma mira a sanzionare l’omessa adozione delle misure tecniche di sicurezza previste per la progettazione, l’addestramento, la produzione, l’immissione sul mercato o l’utilizzo professionale di tali sistemi, quando dalla condotta derivi il concreto pericolo richiesto dalla disposizione.
La disciplina contempla inoltre l’ipotesi dell’alterazione dei sistemi di IA ad alto rischio, prevedendo un trattamento sanzionatorio differenziato in funzione della condotta e del pericolo prodotto.
Per le condotte omissive viene considerata anche l’ipotesi della colpa grave, con una riduzione della pena rispetto alla fattispecie dolosa.
La novità assume particolare rilevanza per le imprese perché sposta l’attenzione dalla sola modalità di utilizzo dell’intelligenza artificiale alla predisposizione di un vero e proprio sistema organizzativo di prevenzione e sicurezza.
L’intelligenza artificiale entra nel sistema 231
Sul versante della responsabilità degli enti, lo schema di decreto introduce il nuovo art. 25-vicies del D.Lgs. 231/2001, dedicato ai reati commessi con l’uso di sistemi di intelligenza artificiale.
Nel nuovo catalogo viene ricompreso il delitto previsto dall’art. 437-bis c.p., per il quale è prevista, nei confronti dell’ente, una sanzione pecuniaria da 600 a 1.000 quote.
Rientra inoltre nella nuova disposizione il delitto di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale, previsto dall’art. 612-quater c.p., per il quale la sanzione pecuniaria prevista per l’ente è compresa tra 200 e 700 quote.
Sono inoltre previste, nei casi indicati dalla disciplina, specifiche sanzioni interdittive.
Quali imprese sono maggiormente interessate
Particolare attenzione dovrà essere riservata alle imprese che sviluppano o impiegano professionalmente sistemi di IA classificati ad alto rischio.
Come evidenziato nell’articolo, la disciplina coinvolge l’intera catena dei soggetti interessati: dalla progettazione e dall’addestramento alla produzione, all’immissione sul mercato e all’utilizzo professionale del sistema.
Il tema, pertanto, non riguarda esclusivamente le aziende tecnologiche.
Anche un’impresa che utilizzi professionalmente sistemi di intelligenza artificiale sviluppati da terzi potrebbe essere chiamata a valutare attentamente il proprio ruolo, gli obblighi concretamente applicabili e i relativi presidi organizzativi.
Modello 231 e intelligenza artificiale
È proprio sul piano organizzativo che la nuova disciplina assume particolare interesse.
L’introduzione di reati presupposto specificamente collegati all’IA rende necessario interrogarsi sull’adeguatezza del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 rispetto ai nuovi rischi tecnologici.
Per le imprese interessate diventa quindi opportuno valutare:
- la mappatura dei processi aziendali nei quali vengono utilizzati sistemi di intelligenza artificiale;
- l’individuazione degli eventuali sistemi ad alto rischio;
- l’attribuzione chiara di ruoli e responsabilità;
- l’adozione e la documentazione delle misure di sicurezza;
- i sistemi di controllo e sorveglianza;
- i flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza;
- l’aggiornamento dei protocolli e delle procedure del Modello 231.
Il punto centrale non è quindi semplicemente “utilizzare correttamente l’IA”, ma dimostrare che l’organizzazione abbia predisposto presidi coerenti con i rischi concretamente connessi alle tecnologie utilizzate.
IA e compliance: una nuova area di rischio aziendale
L’evoluzione normativa conferma un progressivo avvicinamento tra governance dell’intelligenza artificiale e compliance aziendale.
L’utilizzo dell’IA può infatti coinvolgere contemporaneamente profili organizzativi, sicurezza dei sistemi, gestione del rischio e responsabilità dell’ente.
Per le aziende che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale, soprattutto nei settori e negli impieghi maggiormente esposti, diventa pertanto importante verificare se l’attuale sistema di controllo interno e il Modello 231 siano adeguati anche rispetto ai nuovi rischi.
L’adeguamento non dovrebbe tuttavia tradursi nell’inserimento di protocolli standardizzati: la valutazione dovrà partire dall’effettivo utilizzo dell’intelligenza artificiale all’interno dell’organizzazione, dai processi interessati e dai rischi concretamente individuabili.
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