20 agosto 2026 | Modello 231 e controllo giudiziario: la Cassazione richiede presidi concreti contro le infiltrazioni mafiose (articolo)

Modello 231 e controllo giudiziario antimafia

Modello 231 e controllo giudiziario: la concretezza dei presidi organizzativi è decisiva

Un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 non può limitarsi a enunciare principi generali o a descrivere astrattamente l’indipendenza degli organi di controllo. Per assumere effettiva rilevanza deve tradursi in protocolli, procedure e strumenti concretamente calibrati sulle caratteristiche dell’impresa e sui rischi ai quali essa è esposta.

È questo uno degli aspetti centrali affrontati dalla Corte di Cassazione, Prima Sezione penale, con la sentenza n. 31505/2026, relativa alla richiesta di accesso al controllo giudiziario previsto dall’art. 34-bis del D.Lgs. 159/2011 da parte di una società interessata da una misura interdittiva antimafia.

La decisione richiama l’attenzione sul rapporto tra adeguatezza dell’assetto organizzativo, effettività dei controlli interni e possibilità di formulare una prognosi positiva circa il percorso di bonifica dell’impresa.

Il caso: il Modello 231 al centro della valutazione

Secondo quanto ricostruito nell’articolo, la Corte d’appello aveva respinto l’impugnazione proposta contro il rifiuto della misura del controllo volontario.

Un elemento determinante della decisione era rappresentato proprio dalla valutazione del Modello 231 adottato dalla società.

I giudici avevano rilevato come il documento risultasse eccessivamente generico e privo di indicazioni sufficientemente concrete su aspetti rilevanti dell’organizzazione aziendale.

Tra le criticità venivano evidenziate, in particolare, carenze relative ai criteri per la scelta dei partner commerciali e alla prevenzione dei rapporti con società interessate da provvedimenti interdittivi, nonché insufficienze riguardanti il controllo sull’operato dell’amministratore.

Ulteriori profili riguardavano i criteri di nomina, i poteri, i requisiti e l’effettiva costituzione dell’Organismo di Vigilanza.

Controllo giudiziario e bonificabilità dell’impresa

La Cassazione ricorda che il controllo giudiziario ex art. 34-bis D.Lgs. 159/2011 presuppone una valutazione sulla possibilità che l’impresa possa effettivamente affrancarsi dal condizionamento mafioso.

In particolare, secondo quanto riportato nell’articolo, assume rilievo il carattere occasionale dell’agevolazione dei soggetti appartenenti a organizzazioni criminali e la possibilità di eliminare il rischio di infiltrazione.

La finalità dell’istituto è quindi anche quella di verificare, in termini prognostici, se sia concretamente percorribile un processo di bonifica aziendale che consenta all’impresa di proseguire l’attività e, successivamente, di operare nuovamente sul libero mercato come impresa sana.

È in questo contesto che l’effettività dell’organizzazione interna assume particolare importanza.

Perché un Modello 231 generico non è sufficiente

Nel caso esaminato, secondo la ricostruzione riportata, il Modello 231 indicava essenzialmente principi generali e strumenti di controllo in termini astratti, senza però una sufficiente concretizzazione dei protocolli e delle procedure dirette alla prevenzione dei reati.

Ed è proprio questo il passaggio di maggiore interesse anche sotto il profilo della compliance aziendale.

L’adozione formale di un Modello 231 non coincide, infatti, con la predisposizione di un sistema organizzativo concretamente efficace.

Il modello deve essere costruito considerando la realtà dell’impresa, le caratteristiche della sua attività, la struttura organizzativa e soprattutto i rischi specifici ai quali è esposta.

La Cassazione, secondo quanto riportato nell’articolo, valorizza pertanto la mancanza di concretezza del modello e la sua conseguente inidoneità a dimostrare che la società avesse realmente intrapreso un percorso capace di contrastare il rischio di ulteriori infiltrazioni mafiose.

Organismo di Vigilanza: l’indipendenza deve essere effettiva

Un ulteriore profilo significativo riguarda l’Organismo di Vigilanza.

Non è sufficiente, secondo l’impostazione richiamata nell’articolo, limitarsi ad affermare genericamente che l’organismo è indipendente rispetto agli amministratori o ai soci.

L’indipendenza e l’autonomia devono trovare una concreta corrispondenza nella struttura adottata.

Diventano quindi rilevanti la disciplina della nomina, i requisiti richiesti ai componenti, i poteri effettivamente attribuiti, i flussi informativi e le modalità attraverso le quali l’organismo può esercitare realmente la propria attività di vigilanza.

Il principio ha una portata che va oltre il caso specifico: un sistema di controllo descritto sulla carta, ma non concretamente strutturato e operativo, rischia di non dimostrare l’effettività del presidio organizzativo.

Modello 231: non un documento standard, ma un sistema costruito sull’impresa

La decisione offre quindi un’indicazione particolarmente significativa per le imprese.

Il Modello 231 non dovrebbe essere concepito come un documento standardizzato o come un adempimento meramente formale. Deve invece tradurre la valutazione dei rischi dell’impresa in misure organizzative concretamente applicabili e verificabili.

Protocolli, procedure, criteri di selezione delle controparti, controlli, attribuzione delle responsabilità e funzionamento dell’Organismo di Vigilanza devono essere coerenti con la specifica realtà aziendale.

Nel particolare contesto del controllo giudiziario antimafia, questa concretezza assume ulteriore importanza perché può concorrere alla valutazione circa l’effettiva capacità dell’impresa di intraprendere un percorso di affrancamento dalle infiltrazioni criminali.

La sentenza n. 31505/2026 richiama così l’attenzione su un principio operativo fondamentale: l’efficacia di un Modello 231 non dipende dalla sua mera esistenza, ma dalla concreta capacità dei suoi presidi di incidere sull’organizzazione e sui rischi dell’impresa.

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