Cassazione Penale Sez. 4 – 3 novembre 2025 n. 35879: lesioni personali sul lavoro e revoca della sospensione condizionale (sentenza)

Nel caso in esame, la Corte di Cassazione, Sezione 4, con la sentenza n. 35879 del 3 novembre 2025, ha statuìto l’annullamento della sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio alla Corte d’Appello di Firenze.

Vista di un capannone industriale, contesto della sentenza Cassazione 35879/2025 su lesioni sul lavoro.

Il procedimento originario riguardava A.A., datore di lavoro, dichiarato penalmente responsabile per il reato di lesioni personali colpose sul lavoro, ex art. 590 c.p., commi 1, 2 e 3, in violazione delle norme del D.Lgs. 81/2008 (artt. 70 comma 2, punto 6, All. V e 71 comma 1, punto 1, All. VI). 

Con la stessa sentenza la Corte d’Appello aveva confermato la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in precedenza, motivando la revoca con la commissione di un nuovo delitto da parte dell’imputato. 

Si è dovuto valutare se la difesa potesse contestare la revoca del beneficio della sospensione condizionale sulla base di un precedente penale valutato erroneamente dal giudice dell’esecuzione, in quanto fondato su un certificato del casellario non aggiornato e non corrispondente alla realtà. 

  • Il certificato penale utilizzato per la revoca del beneficio risultava non aggiornato e non corrispondente alla situazione reale, il che ha inciso sull’errata qualificazione del precedente penale.
  • In base alla giurisprudenza costante, nel giudizio di legittimità non possono essere utilizzati documenti nuovi che comportino una attività di apprezzamento circa la loro efficacia se non espressamente ammessi – tuttavia, la Cassazione ha ritenuto che in questo caso il provvedimento successivo del giudice dell’esecuzione giustificasse la valutazione. 
  • Per tali motivi la Corte ha stabilito che la decisione del merito doveva essere riesaminata, con particolare riferimento all’applicazione dell’art. 168 c.p. circa l’estinzione del reato per decorso dei termini. 

La pronuncia richiama l’importanza per le aziende di assicurarsi che tutti i precedenti penali e le certificazioni collegati a soggetti di garanzia (es. datore di lavoro, organi di vigilanza) siano correttamente verificati e aggiornati. Nel contesto del modello ex D.Lgs. 231/2001, ciò significa predisporre procedure di controllo adeguate, aggiornare la documentazione e integrare audit periodici.

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