La Corte conferma che la modifica del macchinario senza nuova valutazione dei rischi costituisce colpa cosciente e responsabilità aziendale.
Con la sentenza n. 32255 del 29 settembre 2025, la Corte di Cassazione, Sezione 4, ha respinto il ricorso e confermato la responsabilità penale dell’azienda per tre infortuni occorsi a causa della modifica di un macchinario destinato all’inscatolamento del prodotto.

Fatti
In un impianto produttivo, per far fronte a un’urgenza di consegna, è stata realizzata una modifica artigianale di un macchinario — mediante l’installazione di uno “scivolo” metallico — al fine di velocizzare l’operazione di inscatolamento. Tale modifica era stata effettuata senza una adeguata valutazione dei rischi né di una nuova autorizzazione tecnica. A distanza di poche ore si verificarono tre infortuni tra gli operatori, tutti correlati alla medesima funzione del macchinario.
Questioni giuridiche
La Corte ha dovuto determinare se la modifica del macchinario, pur avvenuta in un contesto aziendale, fosse stata adeguatamente valutata e se l’azienda avesse agito con colpa cosciente nel privilegiare la produzione rispetto alla sicurezza. Inoltre, è stata esaminata la nozione di “funzione di fatto” esercitata dal dirigente o progettista non formalmente nominato, ma operativo, ai fini della responsabilità penale.
Decisione
La Corte ha confermato che la condotta aziendale era stata caratterizzata da una scelta consapevole di aumentare la produttività nonostante il rischio noto. Ha dunque ritenuto sussistente la colpa cosciente, respingendo i motivi del ricorso.
Motivazione essenziale
- L’adozione di una modifica non autorizzata del macchinario, senza preventiva valutazione dei rischi, ha costituito elemento causale diretto nei tre infortuni.
- Il datore di lavoro non aveva interrotto la linea dopo il primo incidente, manifestando una prevalenza dell’obiettivo produttivo sulla tutela della salute.
- Il principio della “funzione di fatto” è applicabile: chi esercita di fatto potere di progettazione o direzione risponde, anche senza formale incarico.
- Di conseguenza, l’omissione – o il ritardo – nell’intervenire sulle condizioni pericolose integra la colpa cosciente.
Implicazioni per imprese e Modelli 231
Questa pronuncia sottolinea che le aziende devono prevedere, anche all’interno del modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001, procedure specifiche per ogni modifica significativa dei macchinari o delle linee produttive. Ciò include:
- aggiornamento immediato del DVR in caso di variazioni tecniche;
- audit e controlli formali sulle modifiche “temporanee”;
- documentazione scritta delle scelte produttive e dei rischi associati;
- attribuzione chiara delle funzioni (anche di fatto) e verifica della loro effettiva assunzione.
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