Cassazione Penale, Sez. IV, 9 dicembre 2025, n. 39522 – Caduta in “bocca di lupo” durante le pulizie e nesso causale (sentenza)

Caduta di una lavoratrice in una bocca di lupo lasciata scoperta durante le pulizie in un ambiente di lavoro

La sentenza in esame affronta il tema della responsabilità penale in materia di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento al nesso causale tra la condotta omissiva e l’evento lesivo.

Il caso riguarda l’infortunio occorso a una lavoratrice, precipitata all’interno di una cosiddetta “bocca di lupo” lasciata scoperta durante le operazioni di pulizia. L’apertura non risultava adeguatamente segnalata né protetta, configurando una situazione di pericolo per chi operava nell’area.

Nei precedenti gradi di giudizio era stata affermata la responsabilità del datore di lavoro per omessa adozione delle misure di prevenzione, ritenendo che la mancata protezione dell’apertura avesse contribuito in modo determinante alla caduta.

La Corte di Cassazione, tuttavia, interviene sul punto centrale del giudizio, precisando che nei casi in cui l’evento derivi da condotte non automatiche o da situazioni contingenti, il giudice è tenuto a fornire una motivazione rafforzata sul nesso causale.

Secondo la Suprema Corte, non è sufficiente affermare in modo generico che l’assenza di protezioni abbia favorito l’evento. È invece necessario dimostrare, con argomentazione puntuale e logica, che:

  • la condotta omissiva abbia avuto effettiva incidenza causale sull’infortunio;
  • l’evento si sarebbe verosimilmente evitato con l’adozione delle misure di sicurezza omesse;
  • non siano intervenuti fattori alternativi idonei a interrompere il rapporto di causalità.

In mancanza di tale approfondimento, la motivazione risulta giuridicamente insufficiente.

La sentenza assume particolare rilievo perché ribadisce un principio fondamentale: la responsabilità del datore di lavoro non può mai essere presunta, ma deve essere sempre fondata su una rigorosa ricostruzione del nesso causale, soprattutto nei casi in cui il rischio derivi da situazioni temporanee o dinamiche operative non standardizzate.

Questo orientamento si inserisce nel più ampio quadro della giurisprudenza in materia di sicurezza sul lavoro, che impone un equilibrio tra tutela del lavoratore e corretto accertamento delle responsabilità, evitando automatismi sanzionatori.

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