Cassazione Penale, Sez. IV, 9 dicembre 2025, n. 39520 – Caduta mortale dal lucernaio e responsabilità per omessa predisposizione dei dispositivi di protezione (sentenza)

Operaio in cantiere vicino a un lucernario privo di protezioni, contesto di rischio per caduta dall’alto e sicurezza sul lavoro.

Con la sentenza n. 39520 del 9 dicembre 2025, la Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, affronta un tema di particolare rilievo nella materia della sicurezza sul lavoro: la configurabilità delle posizioni di garanzia di fatto e la conseguente responsabilità penale per l’omessa adozione delle misure di prevenzione.

Il caso riguarda un infortunio mortale occorso a un lavoratore precipitato attraverso un lucernaio privo di adeguati dispositivi di protezione contro la caduta dall’alto, durante lo svolgimento di attività lavorative in quota. L’evento ha determinato l’apertura di un procedimento penale nei confronti di soggetti che, pur non formalmente investiti di incarichi prevenzionistici, esercitavano in concreto poteri organizzativi e decisionali.

La Corte ribadisce un principio ormai consolidato: la responsabilità penale in materia antinfortunistica non dipende dalla qualifica formale, ma dall’effettivo esercizio di poteri di gestione, direzione o controllo dell’attività lavorativa. Chi, di fatto, incide sull’organizzazione del lavoro assume una posizione di garanzia, con il conseguente obbligo di prevenire i rischi per i lavoratori.

Nel caso esaminato, la mancata predisposizione di idonei sistemi di protezione dei lucernai — quali parapetti, coperture resistenti o dispositivi anticaduta — è stata ritenuta causalmente rilevante nella verificazione dell’evento mortale. Secondo la Cassazione, l’obbligo di valutazione del rischio di caduta dall’alto non può essere eluso invocando l’assenza di un incarico formale, quando il soggetto abbia di fatto governato le modalità operative del cantiere.

La pronuncia assume rilievo anche sotto il profilo del penale d’impresa, poiché richiama la necessità per le aziende di strutturare correttamente ruoli, responsabilità e flussi decisionali, evitando aree grigie che espongono l’organizzazione a responsabilità penali e amministrative.

In tale prospettiva, l’adozione di un efficace Modello 231 assume un ruolo centrale. Un modello organizzativo correttamente costruito consente infatti di mappare le attività a rischio, individuare con chiarezza le posizioni di garanzia e definire procedure operative idonee a prevenire eventi lesivi, soprattutto nei lavori in quota.

La sentenza valorizza inoltre l’importanza di un organismo di vigilanza effettivamente operativo, chiamato a verificare nel tempo l’attuazione delle procedure di sicurezza e il rispetto delle misure di prevenzione previste dall’organizzazione aziendale.

In un’ottica di prevenzione integrata, risultano rilevanti anche le certificazioni e i sistemi di gestione della sicurezza, che — se realmente applicati e non meramente formali — contribuiscono a rafforzare il presidio dei rischi e la tracciabilità delle responsabilità interne.

Non meno significativa è l’attenzione verso i canali di segnalazione interna, anche in chiave di whistleblowing, che possono consentire l’emersione anticipata di criticità strutturali, nel rispetto dei principi di privacy e tutela dei soggetti coinvolti.

La decisione conferma dunque un orientamento rigoroso della giurisprudenza di legittimità: chi esercita poteri di fatto risponde delle conseguenze della mancata sicurezza, indipendentemente dalle deleghe formali, rendendo imprescindibile una gestione aziendale consapevole, strutturata e documentata dei rischi lavorativi.

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