Cassazione Penale, Sez. IV, 11 dicembre 2025, n. 39821 – Infortunio sul lavoro e responsabilità del datore: irrilevanza della condotta imprudente del lavoratore in presenza di protezioni aggirabili del macchinario (sentenza)

Operaio in cantiere che lavora vicino a protezioni metalliche aggirabili, rischio infortunio sul lavoro

Con la sentenza n. 39821 del 11 dicembre 2025, la Corte di Cassazione, Sezione IV penale, ha affrontato il tema della responsabilità penale del datore di lavoro in caso di infortunio sul lavoro causato da protezioni insufficienti o aggirabili su un macchinario.

Il caso trae origine da un infortunio verificatosi durante l’uso di un macchinario industriale, nel quale il lavoratore subiva lesioni mentre eseguiva una operazione che richiedeva l’utilizzo della macchina. Secondo l’impostazione iniziale, la condotta del lavoratore — definita imprudente — era stata considerata determinante nell’evento.

La Suprema Corte, tuttavia, ribadisce un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità: in materia di sicurezza sul lavoro, la valutazione della responsabilità datoriale non può essere ridotta a una mera colpa del lavoratore quando il macchinario presente sul luogo di lavoro è dotato di protezioni che possono essere facilmente aggirate o rese inefficaci.

Secondo la Cassazione, la responsabilità del datore di lavoro rimane configurabile se le misure di prevenzione e protezione adottate non risultano materialmente idonee a prevenire l’evento dannoso, sia per la presenza di dispositivi aggirabili sia per la mancanza di adeguate procedure di controllo e vigilanza.

La Corte precisa che la condotta imprudente del lavoratore non esclude automaticamente la responsabilità datoriale, soprattutto quando gli strumenti di protezione installati non siano tali da impedire effettivamente l’accesso a zone pericolose o siano aggirabili con facilità durante l’uso normale del mezzo. In tali ipotesi, il principio antinfortunistico contemperato dal D.Lgs. 81/2008 impone un onere rigoroso di predisposizione di dispositivi di protezione collettiva e individuale nonché di procedure di sicurezza e controllo dell’effettiva applicazione.

Il caso ha una rilevanza particolare anche sotto il profilo della penale d’impresa, in quanto conferma che una protezione formale, documentata ma priva di reale efficacia operativa, non è sufficiente a escludere la responsabilità penale dell’ente o del datore di lavoro. In tale contesto, strumenti come il Modello 231 e l’istituzione di un organismo di vigilanza adeguato assumono valore non solo organizzativo, ma anche preventivo, contribuendo a definire ruoli, responsabilità e sistemi di controllo volto alla gestione dei rischi lavorativi.

La sentenza ribadisce infine che l’adozione di sistemi di gestione della sicurezza realmente applicati, possibilmente integrati con certificazioni e canali di segnalazione interna (anche nella prospettiva di whistleblowing nel rispetto della privacy), costituisce un elemento fondamentale per la mitigazione dei rischi e per una strutturata governance aziendale delle misure di prevenzione.

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