Cassazione Penale, Sez. IV, 10 febbraio 2026, n. 5222 – Caduta durante demolizione: POS inidoneo e responsabilità del coordinatore per l’esecuzione (sentenza)

Cantiere demolizione con rischio caduta e responsabilità coordinatore sicurezza lavori

La Corte di Cassazione, Sezione IV penale, con sentenza n. 5222 del 10 febbraio 2026, si pronuncia su un grave infortunio occorso durante lavori di demolizione, ribadendo i criteri di imputazione della responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro.

Il caso riguarda la caduta di un lavoratore da un torrino nel corso delle operazioni, in un contesto caratterizzato da un Piano Operativo di Sicurezza (POS) ritenuto inidoneo e da una carente attività di vigilanza da parte del coordinatore per l’esecuzione.

La Suprema Corte esclude che la condotta del lavoratore possa qualificarsi come abnorme, chiarendo che tale nozione ricorre solo quando il comportamento del lavoratore sia del tutto eccentrico, imprevedibile e svincolato dal processo lavorativo. Nel caso di specie, invece, l’azione si inseriva nel ciclo delle lavorazioni e risultava quindi prevedibile.

Di conseguenza, la responsabilità non può essere esclusa in capo ai soggetti garanti della sicurezza, i quali sono tenuti a prevenire anche comportamenti imprudenti dei lavoratori attraverso un’adeguata organizzazione delle misure di protezione.

La Corte evidenzia inoltre il ruolo centrale del coordinatore per l’esecuzione, chiamato non solo a verificare la presenza formale dei documenti di sicurezza, ma anche la loro effettiva idoneità rispetto ai rischi specifici delle lavorazioni.

La decisione si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro si fonda su obblighi di prevenzione attiva e non può essere esclusa per il solo fatto che il lavoratore abbia tenuto una condotta imprudente, se questa rientra nel rischio governato.

La pronuncia rafforza quindi il principio per cui la gestione del rischio deve essere concreta, aggiornata e coerente con le condizioni operative reali, pena l’affermazione di responsabilità penale in caso di evento lesivo.

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