La Corte di Cassazione afferma che la cancellazione della società dal Registro delle Imprese determina l’estinzione dell’illecito amministrativo dipendente da reato ex D.Lgs. 231/2001, escludendo la prosecuzione delle sanzioni nei confronti dell’ente ormai estinto.

Con la sentenza n. 16218 del 16 aprile 2026, la Seconda Sezione Penale della Cassazione affronta il tema dell’estinzione dell’illecito amministrativo degli enti previsto dal D.Lgs. 231/2001 in caso di cancellazione della società dal Registro delle Imprese.
La vicenda trae origine dalla condanna di una società al pagamento di una sanzione pecuniaria per un illecito amministrativo dipendente da reato. Durante il giudizio di legittimità, però, la società veniva cancellata dal Registro delle Imprese a seguito della conclusione della fase di liquidazione.
La Corte prende posizione su un contrasto giurisprudenziale sviluppatosi negli ultimi anni: da un lato l’orientamento che negava l’estinzione dell’illecito 231 per effetto della cancellazione dell’ente, dall’altro quello che riteneva la cancellazione assimilabile alla morte della persona fisica imputata.
La Cassazione aderisce a quest’ultimo indirizzo, valorizzando l’efficacia costitutiva della cancellazione prevista dall’art. 2495 c.c. e ribadendo che, una volta cessata definitivamente l’esistenza della società, viene meno anche la possibilità di applicare sanzioni amministrative all’ente.
Secondo i giudici, le sanzioni interdittive perderebbero infatti ogni funzione nei confronti di un soggetto non più operativo, mentre le sanzioni pecuniarie non potrebbero estendersi automaticamente a soci, liquidatori o altri soggetti terzi senza violare il principio di personalità della responsabilità penale.
La pronuncia assume particolare rilievo per le società coinvolte in procedimenti ex D.Lgs. 231/2001, chiarendo gli effetti della cancellazione societaria sulla responsabilità dell’ente e sui limiti applicativi delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.
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