Cassazione Penale, Sez. IV, 21 aprile 2026, n. 14489 – Morte durante un intervento con gommone nel porto: responsabilità dei gestori di fatto e dei legali rappresentanti per carenze organizzative e sicurezza sul lavoro (sentenza)

Responsabilità del gestore di fatto per infortunio mortale durante attività marittime nel porto

Con la sentenza n. 14489 del 21 aprile 2026, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione affronta il tema della responsabilità per infortunio mortale verificatosi durante un intervento effettuato mediante gommone nel porto di Imperia, soffermandosi sul ruolo dei gestori di fatto e dei legali rappresentanti nell’organizzazione della sicurezza aziendale.

La vicenda trae origine dal decesso di un lavoratore impegnato in attività marittime svolte per conto di una società operante nei servizi portuali. L’accertamento giudiziario ha evidenziato gravi carenze nella pianificazione delle attività, nella valutazione dei rischi e nell’organizzazione delle misure preventive necessarie per operare in sicurezza in ambiente marittimo.

La Cassazione ribadisce che la posizione di garanzia grava non soltanto sui soggetti formalmente investiti di cariche societarie, ma anche su coloro che esercitano in concreto poteri di gestione, organizzazione e controllo dell’attività aziendale. In presenza di un’effettiva ingerenza nelle decisioni operative, il gestore di fatto assume gli stessi obblighi prevenzionistici del datore di lavoro e degli amministratori formalmente nominati.

Secondo i giudici, la mancata adozione di procedure operative adeguate, l’insufficiente valutazione dei rischi specifici delle attività svolte in ambito portuale e l’assenza di efficaci misure di coordinamento hanno contribuito causalmente all’evento mortale.

La pronuncia conferma inoltre un principio consolidato della giurisprudenza: nelle organizzazioni complesse la responsabilità penale per violazione della normativa antinfortunistica può coinvolgere contemporaneamente più soggetti titolari di posizioni di garanzia, qualora ciascuno abbia omesso di adempiere agli obblighi di prevenzione e controllo derivanti dal proprio ruolo.

La sentenza rappresenta un importante richiamo per tutte le imprese che operano nei settori marittimo, portuale e logistico, evidenziando la necessità di una concreta gestione della sicurezza e di una chiara attribuzione delle responsabilità organizzative.

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