Cassazione Penale, Sez. IV, 22 aprile 2026, n. 14596 – Caduta dal tetto durante l’installazione di pannelli fotovoltaici: responsabilità dell’impresa esecutrice, del CSE e della società affidataria (sentenza)

Caduta dal tetto durante installazione di pannelli fotovoltaici e responsabilità nei lavori in quota

Con la sentenza n. 14596 del 22 aprile 2026, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione affronta il tema della responsabilità prevenzionistica nei lavori in quota, confermando la condanna di diversi soggetti coinvolti in un grave infortunio mortale verificatosi durante l’installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura di un capannone industriale.  

Il caso riguarda un operaio precipitato da circa otto metri di altezza dopo aver camminato su un lucernario non portante presente sul tetto dell’edificio. Le indagini hanno accertato l’assenza di adeguate misure di protezione contro il rischio di caduta dall’alto e la mancata gestione delle criticità connesse all’esecuzione dei lavori sulla copertura.  

La Suprema Corte evidenzia come ogni modifica delle modalità operative inizialmente previste imponga un aggiornamento della documentazione di sicurezza, compreso il Piano Operativo di Sicurezza (POS), affinché i rischi effettivamente presenti siano correttamente valutati e gestiti.  

Particolare rilievo assume la posizione del Coordinatore per l’Esecuzione (CSE), il quale non può limitarsi a un controllo formale della documentazione, ma deve vigilare concretamente sull’attuazione delle misure di sicurezza e sull’effettiva gestione dei rischi presenti nel cantiere. La Cassazione ribadisce che il CSE è titolare di una specifica posizione di garanzia e deve intervenire quando emergano situazioni di pericolo non adeguatamente affrontate dalle imprese coinvolte.  

La sentenza richiama inoltre gli obblighi dell’impresa affidataria previsti dall’art. 97 del D.Lgs. 81/2008, sottolineando che essa deve verificare la congruità dei POS delle imprese esecutrici, coordinare le attività e garantire l’effettiva applicazione delle misure di prevenzione. Tali obblighi non possono essere considerati meri adempimenti burocratici, ma costituiscono un presidio essenziale per la tutela della sicurezza dei lavoratori.  

Con riferimento all’impresa esecutrice, la Corte conferma che il datore di lavoro e i vertici aziendali mantengono una posizione di garanzia diretta nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere e devono adottare tutte le misure necessarie per prevenire il rischio di caduta dall’alto, soprattutto quando l’attività viene svolta su coperture fragili o caratterizzate dalla presenza di elementi non praticabili come lucernari o lastre non portanti.  

La pronuncia ribadisce infine un principio consolidato della giurisprudenza: la condotta del lavoratore non può essere qualificata come abnorme quando si inserisce nel procedimento lavorativo affidatogli e nel rischio che i soggetti garanti erano chiamati a governare. In tali ipotesi permane il nesso causale tra le omissioni prevenzionistiche e l’evento lesivo.  

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